La questione riguarda il termine decadenziale per la richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta sui redditi (anni 2002-2005), formatasi ex art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006, che disponeva la riduzione del 50% di tali imposte per i residenti nei Comuni colpiti dal sisma e da eventi vulcanici dell'ottobre 2002.
All'istanza di rimborso dell'eccedenza d'imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, formatasi per effetto dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006, che disponeva la riduzione del 50% delle imposte suddette per i residenti nei Comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma e da eventi vulcanici dell'ottobre 2002, si applica il termine di decadenza biennale di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge n. 296/2006.
Il complesso normativo evidenzia una diversa decorrenza del termine per l'istanza di rimborso delle imposte già versate, rispetto a quello fissato per definire in via agevolata il debito fiscale non ancora adempiuto.
Una volta assicurata la ratio che giustifica la concessione del beneficio sia a chi non abbia assolto all'obbligo tributario, sia a chi l'abbia già assolto, essendo entrambi colpiti dall'evento naturale considerato pregiudizievole, emerge e sopravvive comunque l'evidente differenza tra le due situazioni. Infatti, nel primo caso, a fronte del diritto di chi abbia già adempiuto interamente il debito tributario a fruire comunque del beneficio e a ottenere la restituzione dell'eccedenza già versata, si tratta solo di fare decorrere un ordinario termine per la presentazione dell'istanza di rimborso. Nel secondo caso, invece, si tratta di stabilire un termine entro cui chi non abbia già adempiuto debba porre in essere una serie di attività volte a regolarizzare la propria posizione fiscale, compreso il versamento delle necessarie somme di denaro.
Nel caso del sisma del 2002 in esame (come per precedenti eventi analoghi), si giustifica, in ragione della differente situazione, la divergenza del dies a quo del termine di decorrenza per l'istanza di rimborso (da individuare con la data di entrata in vigore della norma, cioè la legge n. 296/2006, in vigore dal 1° gennaio 2007), rispetto a quello per gli adempimenti connessi alla definizione agevolata (individuato dalla legge). Perciò, non incidono sul dies a quo dell’esercizio dell diritto al rimborso né la proroga del secondo termine (per definire la propria posizione, circa adempimenti e versamenti) né quella dello stato di emergenza.
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