Un concessionario della riscossione contesta l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale a crediti erariali per IRPEF, IRAP, IVA e canone audio, a cui, in assenza di una norma derogatoria, andrebbe, invece, applicato l'ordinario termine decennale di prescrizione.
Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA, canone Rai e imposta di registro si prescrive nell'ordinario termine decennale, rilevando, quanto all'imposta di registro, il disposto di cui all’art. 78 del TUR e, quanto alle altre imposte dirette, la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario, e la conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non operando l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4), c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario e il pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove e autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass., Sez. 5, 20 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33266).
Invece, relativamente ai crediti per TARSU, la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce solo l'effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., per cui, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2016, n. 23397).
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