Si tratta di stabilire se sussista in capo al curatore del fallimento di una società di persone il diritto al rimborso del credito fiscale correlato alle ritenute d'acconto operate dalla banca sugli interessi attivi maturati in relazione ai conti correnti intestati alla società fallita.
I sostituti d'imposta indicati nell'art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973, hanno l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sugli interessi di conti correnti e di depositi bancari e postali anche quando l'impresa a favore della quale sono corrisposti sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non rilevando in contrario la circostanza che l'accertamento di un effettivo debito d'imposta sul reddito d'impresa dell'ente possa essere compiuto solo nella fase di chiusura della liquidazione, ove risulti un residuo attivo imponibile, scomputandosi in tale caso dall'imposta dovuta dal commissario liquidatore gli acconti prelevati dai sostituti nel corso della procedura e versati all'Erario e insorgendo, invece, il diritto dell'ente al rimborso totale o parziale di tali somme nell'ipotesi in cui, in base alle risultanze del conto di gestione e del bilancio finale, non siano dovute imposte sui redditi d'impresa o siano dovute imposte per un ammontare inferiore a quello delle ritenute (Cass., Sez. trib., sent. 22 settembre 2011, n. 19314; Cass., Sez. I, 29 dicembre 1995, n. 13154).
L'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa continua a essere assoggettata all'imposta sul reddito d’impresa, sia per quello prodotto nel periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e il provvedimento che ordina l'apertura della procedura, sia per quello eventualmente prodotto nel periodo compreso tra l'inizio e la fine della stessa, essendo stato previsto espressamente, in considerazione delle esigenze temporali proprie della liquidazione concorsuale, un periodo d'imposta diverso ed eventualmente più ampio di quello ordinario, coincidente con la durata della procedura medesima (Cass., Sez. trib., sent. 7 marzo 2019, n. 6630).
Benché precipuamente riferiti a società di capitali, tali principi operano anche in rapporto alle società di persone, risolvendosi in un' applicazione del generale principio in tema di ripetizione di indebito secondo cui il diritto di ripetere l'indebito spetta al solvens ex art. 2033 c.c. che, nella specie, si identifica con l'ente sostituito che ha riscosso gli interessi al netto della ritenuta operata dal sostituto, senza che a tale fine possa avere rilevanza la natura di tale ente quale società di capitali o di persone.
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