Si censura la notificazione dell'avviso di liquidazione eseguita in assenza dell'invio della raccomandata postale alla residenza estera del contribuente come risultante dall'AIRE, dove risultava irreperibile.
In caso di notifica di atti tributari nei confronti di soggetto che abbia trasferito la sua residenza all'estero e sia iscritto all'AIRE, la successiva scomparsa del suo nominativo dai registri AIRE, non accompagnata da una corrispondente nuova registrazione nei registri anagrafici del Comune italiano di pregressa residenza, impone all'A.F., ove la notifica all'originario indirizzo registrato all'AIRE non sia andata a buon fine, l'effettuazione delle opportune ricerche e, in particolare, l'assunzione di informazioni presso gli Uffici consolari, per verificare se vi sia un nuovo indirizzo estero, prima di procedere alla notificazione ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 (Cass. 18 maggio 2023, n. 13753).
Sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo del destinatario e della disponibilità dello stesso attraverso i registri dell'AIRE, il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, a inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., che resta subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare (Cass., SS.UU., sent. 10 maggio 2002, n. 6737).
Il requisito imprescindibile è costituito, ferma la libertà di forme della ricerca, dal fatto che deve emergere con chiarezza che le ricerche sono state effettuate, sono attribuibili al messo notificatore e sono riferibili alla notifica in esame (Cass. 28 settembre 2007, n. 20425; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2877).
In definitiva, il notificante - per attivare le modalità ex art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 - deve assumere le ulteriori necessarie informazioni vuoi presso il Comune di ultima residenza per verificare se sia stata effettuata o meno una nuova registrazione, vuoi presso l’Ufficio consolare in merito all'eventuale effettiva residenza estera. Ciò rileva quando il contribuente, già iscritto all'AIRE, sia poi non più presente dai registri stessi ma in assenza di una nuova registrazione presso l'anagrafe del Comune italiano.
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