Si contesta che, per l’ammissibilità dell’appello, sia stata considerata la data di ricezione dell'atto da parte dell'Agenzia, notificato a mani, invece di quella in cui lo stesso è stato consegnato all'ufficiale giudiziario.
Per i termini determinati ad anni e a mesi si applica il criterio di cui all'art. 155 c.p.c., secondo cui gli stessi si computano secondo il calendario comune, cioè secondo il calendario gregoriano non ex numero, sed ex numeratione dierum. Pertanto, quando la parte è onerata della notifica di un atto (nella specie, atto d'appello) entro un termine decadenziale, l’incombente va effettuato con riferimento al momento di consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre.
L'osservanza del termine decadenziale in capo al soggetto notificante deve essere riguardata con riferimento al momento in cui egli consegna all'ufficiale giudiziario l'atto per la notifica, restando a tali effetti irrilevante la data di perfezionamento per il soggetto destinatario.
Nell'analoga ipotesi dei termini determinati ad anni (equiparata a quella a mesi dall'art. 155, secondo comma, c.p.c.), si computa secondo il calendario comune (art. 155 c.p.c.), cioè secondo il calendario gregoriano non ex numero sed ex numeratione dierum; dunque, il dies a quo va escluso dal calcolo e la scadenza si ha all'ultimo istante del giorno, mese e anno corrispondente a quello in cui il fatto si sia verificato (Cass. 14 marzo 1962, n. 499; Cass. ord. 22 gennaio 2018, n. 1543).
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