La questione riguarda l'effetto sull’originaria detrazione spettante al cessionario insolvente, risultante dalla dichiarazione IVA del periodo anteriore al fallimento, della rinuncia abdicativa al credito da parte del creditore cedente e se, emessa la nota di variazione da parte del cedente in caso di rinuncia al credito, il cessionario abbia l'obbligo di registrarla.
La rinuncia unilaterale al credito da parte di un creditore di una procedura concorsuale che pervenga all'organo gestore della procedura costituisce presupposto per il creditore per l'emissione di nota di rettifica ai fini IVA, essendo ascrivibile a una delle ipotesi di mutamento degli elementi considerati per determinare l'importo delle detrazioni, in quanto preclude l'assolvimento del credito da rivalsa nei confronti del cedente; per l'effetto, la nota deve essere registrata dal cessionario insolvente ai fini della rettifica della detrazione.
La norma interna, dove prevede che la nota di variazione dell'imponibile (rettifica) è consentita sia nei casi espressamente indicati e dalla disciplina UE, sia in casi simili (art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972), è conforme al diritto UE, che parallelamente indica alcuni dei casi in particolare, consentendo l'emissione di note di variazione anche in casi non espressamente previsti dalla legge, già oggetto di specificazione non esaustiva da parte della disciplina armonizzata (Cass., Sez. V, 16 ottobre 2015, n. 20964).
Se la remissione è indice di volontà abdicativa del creditore anche in caso di comportamento tacito, purché inequivoco (Cass., Sez. III, 25 novembre 2021, n. 36636; Cass., Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 28439), a maggior ragione lo è ove la rinuncia sia espressa. Nel qual caso, la rinuncia, ove comunicata alla controparte, produce i suoi effetti e non è più revocabile (Cass., Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25508). La rinuncia al credito comporta, pertanto, anche la perdita del credito da rivalsa per il cedente e, di converso, comporta la perdita della detrazione per il cessionario.
Al curatore del fallimento, per fare valere l'eccedenza di IVA, non è possibile invocare il solo fatto che la stessa risultasse dalla dichiarazione IVA del periodo d’imposta anteriore alla dichiarazione di fallimento. A fronte della rinuncia al credito da parte del creditore e dell'invio della nota di variazione, il curatore ha l'onere di registrarla, per riequilibrare l'esercizio della detrazione al credito da rivalsa astrattamente ad adempiersi.
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