Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 22 dicembre 2023, n. 682

di Fabio Pace | 22 Dicembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 22 dicembre 2023, n. 682

Il giudizio ha per oggetto l'impugnazione, con ricorso introduttivo, di cartella recante iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, di somme di cui all'avviso di accertamento con censure relative solo a vizi di questo.
Nel processo tributario, è inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento con il quale il contribuente, che abbia avuto precedente conoscenza dell'atto impositivo presupposto e lo abbia già tempestivamente impugnato, faccia valere nuovamente ed esclusivamente vizi di merito relativi all'avviso di accertamento a monte e non denunzi vizi propri della cartella a valle, sussistendo tra i due giudizi diversità della "causa petendi" e, per l'effetto, del "thema decidendum" ammissibile.
La cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi suoi propri e non per quelli che attengono all'accertamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella (Cass. 11 novembre 2004, n. 21477; Cass. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. 11 marzo 2015, n. 4818; Cass. 24 maggio 2017, n. 13102; Cass. 11 maggio 2017, n. 11610); la cartella recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto (Cass. 31 ottobre 2017, n. 25995; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4614). La questione dell'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per la mancata deduzione di vizi propri della cartella impugnata, è preliminare alla trattazione e decisione del merito (Cass. 17 maggio 2017, n. 12244).
Nel processo tributario, non è configurabile un rapporto di continenza, ex art. 39, secondo comma, c.p.c., tra le cause aventi a oggetto l'impugnazione, rispettivamente, della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento (Cass. 30 marzo 2021, n. 8737).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il ricorso tributario deve contestare specificamente i vizi della cartella di pagamento, non solo quelli dell'avviso di accertamento a monte.