Si eccepisce l’inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società, in quanto la procura speciale per il ricorso in cassazione risulta conferita dalla società ben dopo la cancellazione della stessa da Registro imprese.
E’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal Registro imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per proporre l'impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante (Cass. Sez. 5, sent. 17 giugno 2021, n. 17360; Cass. Sez. 3, ord. 19 maggio 2022, n. 16225).
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