Si eccepisce l'omessa notifica del ricorso proposto per l'ottemperanza, evidenziando come il relativo giudizio si sia svolto in assenza di contraddittorio.
Il procedimento di ottemperanza è regolato dall’art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992, che prevede una disciplina diversa da quella ordinaria. Il ricorrente deve, infatti, depositare il ricorso presso la segreteria della Corte, che si occuperà, poi, di comunicarlo alla controparte. Quest'ultima può, entro 20 giorni, trasmettere delle proprie osservazioni alla Corte di giustizia tributaria (art. 70, comma 5, cit.). Non è, pertanto, prevista la notifica del ricorso alla controparte, ma solo una comunicazione da parte della segreteria della Corte di giustizia tributaria. Ciò che andava eccepito era dunque l'omessa comunicazione da parte della segreteria.
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