Una società ha deliberato in assemblea la sottoscrizione da parte di alcuni soci di versamenti a titolo di finanziamenti infruttiferi di interessi. L'Agenzia ne contesta l’omessa registrazione e l'omesso versamento.
Il finanziamento soci enunciato negli atti di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai finanziamenti precedenti è imponibile, a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento stesso, trattandosi di atto avente a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, finalizzato a determinare una modificazione della sfera patrimoniale e suscettibile di valutazione economica (Sez. 5, 30 giugno 2010, n. 15585; Sez. 5, 12 maggio 2008, n. 11756; Sez. 6-5, 12 dicembre 2019, n. 32516).
Alla luce dell’art. 22 del D.P.R. n. 131/1986 (in particolare della limitazione dell'applicazione della sanzione alla sola ipotesi in cui l'atto enunciato fosse originariamente soggetto a registrazione in termine fisso e della specifica ipotesi dell'esenzione dall'imposta, conseguente all'enunciazione, nell'ipotesi di contratti verbali non soggetti originariamente a registrazione in termine fisso laddove i loro effetti siano già cessati o cessino in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione), l'enunciazione di un contratto verbale lo rende soggetto a imposta di registro, anche laddove non vi ricadesse in base agli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 131/1986.
Le parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato devono considerarsi le stesse, ossia la società e i suoi soci nell'uno e nell'altro caso, dovendosi attribuire al termine "parte" un significato lato e sostanziale, stante la ratio antielusiva della norma (Sez. 5, sent. 8 febbraio 2023, nn. 3839-3841; S.U. 24 maggio 2023, n. 14432).
La presenza dei soci in assemblea giuridicamente contiene la loro, anche individuale, qualità di parte degli atti enunciati, secondo il canone logico ermeneutico del più che comprende il meno e, allo stesso tempo, secondo la ratio antievasiva dell'art. 22 del TUR. Non vi è alcuna terzietà dei soci che non sono parti degli atti emersi, posto che gli stessi esplicano effetti patrimoniali favorevoli per la società partecipata, sicché senz'altro anche a loro, pure in via mediata, deve essere riferito il correlato indice di capacità contributiva (Cass. Sez. V, 29 luglio 2021, n. 21699; Sez. 5, nn.3839-3841 del 2023 cit.).
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