Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 15 dicembre 2023, n. 681

di Fabio Pace | 15 Dicembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 15 dicembre 2023, n. 681

Un contribuente ha chiesto il rimborso delle imposte pagate sulle plusvalenze realizzate dall'investimento di somme depositate su un conto acceso in Svizzera e il rimborso delle imposte pagate in eccedenza, rispetto a quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Svizzera, per i dividendi distribuiti.
L'art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera va interpretato nel senso che la minore imposta ivi prevista è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta (Cass., 10 ottobre 2018, n. 26377).
Nella doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, utilizzata per applicare la minore imposta, deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento a imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali e agevolare l'economia. In materia di tassazione dei dividendi percepiti da azionisti non residenti, la condizione subject to tax deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento a imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza (full liability to tax), indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito (Cass. 28 giugno 2023 n. 18525, Cass. 6 giugno 2023 n. 15810; Cass. 4 luglio 2023 n. 18920).
In tema di imposta sui dividendi, il pagamento previsto dall'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Francia il 5 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge n. 20/1992, secondo il quale la società residente in Francia (o soggetta alla legislazione francese), che riceva da una società residente in Italia dividendi, la cui corresponsione a un residente in Italia comporterebbe un credito d'imposta, ha diritto al pagamento da parte del Tesoro italiano di una somma pari alla metà di detto credito d'imposta, diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2, esula dal sistema dei rimborsi d'imposta, sicché la relativa istanza non soggiace al termine decadenziale di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, ma deve essere avanzata nel termine generale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. (Cass.16 gennaio 2015 n. 691; Cass. 14 giugno 2019 n. 16001; Cass. 27 maggio 2021).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente ha chiesto il rimborso delle imposte sulle plusvalenze e dei dividendi distribuiti in base alla Convenzione Italia/Svizzera e Italia/Francia. La Corte ha stabilito che la minore imposta si applica indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta.