L'Agenzia contesta la dichiarazione della tardività dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, relativa alla definizione della potenziale controversia mediante adesione delle società al condono tombale, trattandosi di eccezione in senso lato, non soggetta a termine di preclusione.
L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di sanatoria fiscale, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 289/2002, intervenuta nelle more del giudizio di primo grado, può essere fatta valere per la prima volta anche in appello, dovendosi ritenere che la deduzione degli effetti del condono, per il rilievo pubblicistico dell'originario rapporto sostanziale e processuale con il Fisco, integri un’eccezione in senso improprio, non soggetta alle preclusioni di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 e rilevabile d'ufficio dal giudice, ove risulti dagli atti di causa anche a seguito di nuova produzione ex art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 (Cass. SU, 27 gennaio 2016, n. 5741).
Se il contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto su un'istanza di rimborso, l'A.F. può proporre per la prima volta anche in appello l'eccezione inerente l'adesione del contribuente al condono ex art. 7 della legge n. 289/2002, da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l'effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere (Cass. sez. V, 14 ottobre 2015, n. 20650).
Se il contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso, l'A.F. può eccepire per la prima volta anche in appello l'adesione del contribuente al condono ex art. 16 della legge n. 289/2002, con conseguente preclusione del diritto al rimborso delle somme già versate ed effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di questione di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere (Cass. sez. V, 2 aprile 2020, n. 7661).
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