Si lamenta che la CTR, pur essendosi dichiarata priva di giurisdizione, abbia anche esaminato il merito dei singoli motivi del ricorso, statuizione da ritenere, ex sé, quale obiter dictum, priva di qualsiasi valore giuridico e, quindi, insuscettibile di passare in giudicato e in ogni caso, erronea.
Qualora il giudice declini la giurisdizione sulla domanda principale, gli è preclusa ogni valutazione di merito (Sez. U, sent. 6 febbraio 2009, n. 2865).
Nella specie, avendo la CTR negato la propria giurisdizione, non poteva, pertanto, pronunziarsi sul merito dell'opposizione, dovendosi considerare la sua pronunzia sul punto tamquam non esset.
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