Si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardiva proposizione.
L’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c., trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della stessa legge, ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (Sez. I, 5 ottobre 2012, n. 17060; Sez. II, 17 aprile 2012, n. 6007).
Nella specie, posto che il giudizio è stato instaurato prima di tale data, l'eccezione non è fondata, visto che è osservato il termine per il gravame, che ancora era quello, cd. lungo, di un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
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