Si censura la soggezione a tassazione del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, rilevando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che aveva determinato la revoca del provvedimento monitorio, contestando l'autonomia dei negozi enunciati rispetto all'atto enunciante.
In generale si applica l'imposta di registro per enunciazione in caso di atto non registrato enunciato in un atto sottoposto a registrazione. La disciplina della tassazione per enunciazione è recata dall’art. 22del TUR.
Perché sorga l'obbligo di pagare l'imposta, non è necessario che sia adottato un provvedimento definitivo, bastando l'esistenza di un atto tra quelli elencati, ferma restando l'operatività di conguagli e rimborsi a seguito dell'adozione di una decisione passata in giudicato. L'art. 37 del TUR prevede come presupposto impositivo non solo l'adozione di tale provvedimento, ma anche che sia esecutivo. La stessa norma prevede il rimborso quando il decreto ingiuntivo sia definitivamente revocato; solo una sentenza passata in giudicato può porre nel nulla l'imposizione (Cass. Sez. 5, sent. 17 settembre 2001, n. 11663; Cass. 18 febbraio 2021, n. 4327).
La funzione antielusiva dell'art. 22 del TUR presuppone la mera enunciazione in un atto o provvedimento dell'atto non registrato, riconducibile agli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, tanto che trovano applicazione anche le sanzioni previste, per omessa registrazione del contratto, dall'art. 69 del TUR. Qualora l'atto enunciato non rientri, invece, tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, ma solo in caso d'uso, l'imposta si applica solo sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita (risoluzione n. 46/E del 2013). Pertanto, la fideiussione come la garanzia è soggetta alla relativa imposta di registro indipendentemente dall’esecutività o meno del decreto ingiuntivo, in quanto questo conserva la natura di provvedimento (giudiziario) enunciante. Per potersi configurare l’enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono a identificarne la natura e il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante; tutti elementi essenziali del rapporto giuridico enunciato espressamente indicati nel provvedimento monitorio e negli atti allegati e da esso richiamati (Cass. 6 novembre 2019, n. 28559).
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