Si lamenta carenza motivazionale dell'avviso di accertamento catastale, laddove non avrebbe indicato i criteri di valorizzazione dei componenti dell’immobile.
In tema di classamento di immobili, se l'attribuzione della rendita catastale avviene a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'A.F. e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni; se, invece, vi è una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17016).
Nella specie all'avviso di accertamento catastale era allegata una relazione di stima che ne costituiva parte integrante. L'Agenzia pur non adeguandosi alla valutazione della rendita proposta in sede di presentazione della Docfa ha indicato i criteri per determinare la rendita catastale dei componenti esclusi dalla Docfa per poi indicare singolarmente i valori attribuiti a ogni componente; in tale modo l'Ufficio ha esaurientemente motivato l’accertamento, producendo una relazione di stima e fornendo i criteri e la metodologia utilizzata.
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