Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 novembre 2023, n. 677

di Fabio Pace | 17 Novembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 17 novembre 2023, n. 677

Si discute se il termine di decadenza del Comune per proporre istanza di rimborso IRAP decorra dai singoli versamenti o dal pagamento finale.
Anche ove i versamenti dell’IRAP dovuta da enti pubblici siano strutturati in base al sistema retributivo ex artt. 16 e 30 del D.Lgs. n. 446/1997, il termine decadenziale per proporre l’istanza di rimborso decorre di norma dalla data del versamento, anche quando lo stesso sia rappresentato da mero acconto, salva l'ipotesi in cui l'acconto stesso non sia determinato tramite una struttura di calcolo differente rispetto al saldo ovvero la determinazione definitiva dell'imposta non dipenda da fattori non noti al momento dell'acconto, e sempre che il versamento di quest'ultimo non venga effettuato in presenza di condizioni di non debenza della somma già in quel momento verificabili dal contribuente, come allorché lo stesso contribuente ritenesse non dovuto il versamento o il versamento sia in tutto o in parte frutto di errori nella determinazione della base imponibile.
L'esigenza del rimborso nasce dal fatto che l'ente, per suo errore, ha inserito nella (ovvero non ha dedotto dalla) base di calcolo per l'IRAP le spese sostenute per i contributi previdenziali in favore dei dipendenti invalidi civili in servizio e le spese relative ai dipendenti disabili per servizio; quelle spese non dovevano essere considerate nella base di calcolo e avrebbero dovuto, fin dal primo acconto, essere dedotte per la loro natura, non trattandosi di un ricalcolo di un importo comunque dovuto sia pure in misura minore, ma di un importo che, per la causale della spesa, non era dovuto in radice, di modo che nulla impediva all'ente di avvedersene già all'atto dell'inziale calcolo IRAP, in quanto l'obbligazione tributaria, trattandosi di spese deducibili, non sussisteva (Cass., 11 febbraio 2022, n. 4448; Cass. ord. 29 marzo 2019, n. 8847; ord. 17 ottobre 2019, n. 26384; ord. 7 febbraio 2019, n. 3556ord. 7 febbraio 2019, n. 3556).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il termine di decadenza per proporre istanza di rimborso IRAP decorre dalla data del versamento, anche se rappresentato da mero acconto.