La questione concerne l'applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa alle clausole penali contenute nei contratti (nella specie, contratto di locazione).
Ai fini di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 131/1986, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal comma 2 della norma citata.
La clausola penale svolge una funzione di risarcimento forfetario del danno, indirettamente intesa a rinsaldare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto (Cass. 26 luglio 2021, n. 21398; Cass. 20 gennaio 2023, n. 11548); la funzione risarcitoria, oltre che coercitiva, è confermata anche dalla sua riducibilità equitativa ex art. 1384 c.c., se manifestamente eccessiva, e ciò anche d'ufficio (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18128) e quand'anche le parti ne abbiano invece convenuto l'irriducibilità (Cass. 16 dicembre 2019, n. 33159; Cass. 18 gennaio 2018, n. 1189).
Le clausole penali non possono sopravvivere autonomamente rispetto al contratto e ad esse deve applicarsi la disciplina generale dell'oggetto del contratto (Cass. 8 ottobre 2020, n. 21713), tenuto conto che trovano la loro fonte e radice nella medesima causa del contratto rispetto alla quale hanno effetto ancillare. Esse attengono, dunque, all'unitaria disciplina del contratto al quale accedono.
Le prestazioni sono riconducibili a un unico rapporto, caratterizzato da un'unica causa, dato che il legislatore ha concesso alle parti di innestare la predeterminazione del danno risarcibile direttamente nel contenuto del disciplinare di contratto, così che non potrebbe affermarsi che le disposizioni - contratto e connessa clausola penale - siano rette da cause diverse e separabili; quindi con l'effetto di doverle considerare derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre (Cass. 13 novembre 1996, n. 9938). E' la legge che correla gli effetti della clausola penale all'inadempimento contrattuale, così che, assumendo la clausola penale funzione puramente accessoria e non autonoma (Cass. 26 settembre 2005, n. 18779) rispetto al contratto, l'obbligo che ne deriva non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale.
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