Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 6 ottobre 2023, n. 671

di Fabio Pace | 6 Ottobre 2023
Rassegna di giurisprudenza 6 ottobre 2023, n. 671

La questione riguarda la prova della notifica dell'avviso di accertamento a base della cartella impugnata.
Nella riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni; per rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto è un vizio procedurale cui segue la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Nel primo caso, occorre verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica per pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria, a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi); nel secondo, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. Il contribuente può, dunque, impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di fare valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene a esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata (Cass., Sez. T. 22 aprile 2022, n. 12835; Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La correttezza della notifica dell'avviso di accertamento è fondamentale; l'omissione può invalidare la cartella di pagamento. Il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale notificato o anche quello presupposto non notificato.