Una società contesta l’assunto secondo cui i dividendi corrisposti alla società figlia olandese dovessero essere assoggettati in Italia a ritenuta alla fonte, in quanto non assoggettati nei Paesi Bassi alla locale imposta sui redditi delle società, beneficiando la società madre della PEX olandese.
In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia a una società madre residente in altro Stato UE, il credito d'imposta previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni non è escluso dal riconoscimento dell'esenzione dalla ritenuta prevista dalla direttiva madre-figlia n. 453/1990 (attuata con il D.Lgs. n. 136/1993), dato che il secondo beneficio non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica né di violazione del principio di neutralità fiscale. Per il corretto coordinamento dei due meccanismi di tutela (esenzione e credito d'imposta), la necessaria verifica dell’eliminazione effettiva di detto rischio in danno della società madre - a tutela da trattamenti fiscali deteriori rispetto alla disciplina applicabile a una società madre residente in Italia - va compiuta mediante l'accertamento che il dividendo distribuito dalla società figlia italiana sia compreso, una volta assegnato alla società madre francese, nel coacervo dei redditi imponibili in quello Stato, senza che rilevi se nel concreto quel reddito sia ivi assoggettabile ad aliquota pari, inferiore o superiore a quella altrimenti applicabile in Italia, riconducendosi la disciplina nel principio di neutralità ed efficienza fiscale internazionale (Cass. ord. 20 maggio 2021, n. 13845; sent. 24 agosto 2022, n. 25196; sent. 20 luglio 2021, n. 20646, ord. 24 febbraio 2022, n. 6248; sent. 24 maggio 2022, n. 16834; sent. 14 luglio 2022, n. 22278).
La condizione "subject to tax" deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento a imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza ("full liability to tax"), indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito (Cass. ord. 20 dicembre 2011, n. 27600, Cass. ord. 17 aprile 2019, n. 10706, Cass. ord. 29 gennaio 2020, n. 1967; Cass. ord. 16 febbraio 2022, n. 5145, ord. 16 febbraio 2022, n. 5152, ord. 24 febbraio 2022, n. 6248, ord. 3 marzo 2022, n. 7108, n. 16834 del 2022 cit.; n. 25196 del 2022 cit.).
E’, dunque, illegittimo negare il rimborso della ritenuta sui dividendi in ragione dell’esclusione degli stessi da imposizione in forza del regime di esenzione PEX vigente in Olanda.
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