L’Ufficio ritiene di avere provato l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per sovrafatturazione, evidenziando che il contribuente non avrebbe potuto invocare la buona fede.
Spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti addotti dall'Ufficio (gli elementi indiziari), i quali vanno valutati sia analiticamente (dando un adeguato peso ponderale a ciascun elemento), sia sinteticamente nella loro globalità, valutando se la combinazione di tali elementi sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (Cass., Sez. V, 17 settembre 2020, n. 26802; Cass., Sez. V, 17 settembre 2020, n. 19353; Cass., Sez. V, 31 maggio 2019, n. 14980; Cass., Sez. VI, 23 giugno 2017, n. 15777; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 5374; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16719).
La valutazione degli indizi, pur operata singolarmente e analiticamente dal giudice del merito (in relazione al peso ponderale dell'elemento indiziario), deve, comunque, essere operata anche sinteticamente, in modo che i vari elementi addotti consentano al giudice del merito di cogliere e apprezzare il quadro complessivo (framework) che l'A.F. ha inteso dare al coacervo degli stessi fatti indiziari, al fine di trarre la presunzione del fatto ignoto (consapevolezza di partecipare a una frode IVA). Il giudizio sintetico o complessivo degli elementi addotti si nutre, pertanto, della valutazione dei singoli indizi - ove rilevanti (gravi e precisi) e concordanti rispetto all'oggetto della prova - al fine di cogliere il quadro complessivo che fonda la prova logica del fatto ignoto (la consapevolezza del cessionario nell'aver preso parte a una frode IVA). Nel qual caso, l'Ufficio non deve fornire una prova del tutto incontrovertibile del fatto costitutivo della consapevolezza del contribuente di avere preso parte a una frode IVA, potendo addurre prove meramente indiziarie (Cass., Sez. V, 11 dicembre 2020, n. 28246; Cass., Sez. V, 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2019, n. 5873), purché il quadro indiziario venga valutato dal giudice del merito nel suo complesso.
L'A.F. che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente a operazioni oggettivamente inesistenti ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata effettuata, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, dato che, accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la sua buona fede (Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. 28628) e il contribuente dovrà, pertanto, dare la prova contraria che l'operazione è stata eseguita.
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