Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 27 ottobre 2023, n. 674

di Fabio Pace | 27 Ottobre 2023
Rassegna di giurisprudenza 27 ottobre 2023, n. 674

Si discute se l'Agenzia, nonostante la mancata partecipazione al giudizio di primo grado, sia legittimata a impugnare la sentenza emessa all'esito di quel giudizio in cui si controverteva non solo della validità formale della cartella di pagamento, atto dell'agente della riscossione, ma anche della pretesa tributaria.
La legittimazione a proporre impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, come risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione, che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali, nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza. L'Agenzia delle entrate che non abbia partecipato al giudizio di primo grado non è legittimata a proporre appello in ragione della sua qualificazione come parte desumibile dalla sentenza impugnata (Cass., Sez. 5, sent. 30 maggio 2017, n. 13584; Cass. ord. 20 luglio 2020, n. 15356; Cass. ord. 2 ottobre 2014, n. 20789).
Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che tale opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore; ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c. (Cass. ord. 18 novembre 2019, n. 29798; Cass. sent. 9 novembre 2016, n. 22729).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia delle entrate non può impugnare una sentenza a seguito di un giudizio di primo grado al quale non ha partecipato.