Si discute se la trasformazione automatica dell'istanza di compensazione/detrazione del credito IVA esposta in dichiarazione in istanza di rimborso, nel caso di decesso del contribuente, sia applicabile all’ipotesi di messa in liquidazione e commissariamento della società, con cessazione, di fatto, dell'attività.
Ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'IVA in caso di cessazione dell'attività, ex art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva della medesima - evento che costituisce titolo per il diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta, per l'evidente impossibilità di chiederne la detrazione in successive dichiarazioni (Cass. sent. 2 marzo 2004, n. 4234; Cass. sent. 13 aprile 2012, n. 5851; Cass. ord. 15 luglio 2015, n. 14858; Cass., Sez. 5-6, ord. 28 febbraio 2019, n. 5893) - potendo tale momento essere individuato con la messa in liquidazione della società e non con quelli dello scioglimento e/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5893; Cass., sez. 5, ord. 13 luglio 2023, n. 20060).
La richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA risultata alla cessazione dell'attività è regolata dall’art. 30, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione e tanto meno in compensazione l'anno successivo (Cass., Sez. 5, ord. 17 luglio 2023, n. 20691; Cass. ord. 11 dicembre 2019, n. 32424; Cass. sent. 15 maggio 2015, n. 9941; sent. 29 gennaio 2014, n. 2005sent. 29 gennaio 2014, n. 2005; sent. 16 maggio 2012, nn. 7684 e 7685; sent. 3 agosto 2012, n. 14070; sent. 24 giugno 2011, n. 13920; sent. 30 settembre 2011, n. 20039; sent. 23 aprile 2010, n. 9794; sent. 15 dicembre 2010, n. 25318; sent. 30 dicembre 2009, n. 27948).
A norma dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, l'operatore economico ha diritto al rimborso dell'IVA nelle ipotesi previste nella norma, e comunque in caso di cessazione dell'attività, caso che deve ritenersi integrato, in relazione al dato sostanziale rappresentato dalla cessazione effettiva dell'attività economica, che segna il momento in cui si conclude la correlazione tra le operazioni imponibili e l'attività d'impresa. La stessa dichiarazione di cessazione dell'attività, che, nella sequenza prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 è successiva al compimento delle operazioni di liquidazione, ha finalità di anagrafe tributaria e non ha valore costitutivo del credito per le restituzioni (Cass. n. 4234 del 2004 cit.; Cass. sent. 24 giugno 2011, n. 13920).
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