L’Agenzia contesta che, a fronte della chiusura della procedura fallimentare della debitrice e della cancellazione dal registro imprese di altra debitrice, sia stata ritenuta legittima la deduzione delle relative perdite nell'anno, ancorché notiziata la società di tali fatti solo in tale anno.
L'art. 66, comma 3, del TUIR, si interpreta nel senso che il periodo di competenza per operare correttamente la deduzione delle perdite sui crediti deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che questi non possono più essere soddisfatti, materializzandosi in tale momento gli elementi certi e precisi della loro irrecuperabilità. Diversamente, si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola del principio di competenza, criterio inderogabile e oggettivo per determinare il reddito d'impresa (Cass. Sez. 5, sent. 6 ottobre 2017, n. 23330; Cass. Sez. 5, sent. 23 dicembre 2014, n. 27296).
Se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione a bilancio, entro la finestra temporale che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve cancellare il credito dal bilancio (Cass. Sez. 5, ord. 1° giugno 2021, n. 15218).
E’ illegittima la deduzione delle perdite su crediti in un esercizio posteriore a quello in cui è stato dichiarato il fallimento di un debitore. Il giudice non ha verificato in quale periodo d'imposta sono state iscritte a bilancio le perdite su crediti e in quale periodo d'imposta la società avrebbe dovuto cancellare i crediti dal bilancio, valorizzando solo la conoscenza fattuale di tali eventi in capo alla società, senza prendere in esame se fosse stata fatta o meno applicazione corretta dei principi contabili adottati dalla società o ad essa applicabili ai fini della corretta rappresentazione in bilancio delle perdite su crediti in parola.
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