Si discute se sia corretto considerare quale corrispettivo di un conferimento societario di un terreno con fabbricato il valore dell'immobile conferito unitamente al debito residuo per mutui, accollati alla società conferitaria come modalità di pagamento di parte del prezzo.
In base all'art. 68, comma 1, del TUIR, la plusvalenza, realizzata ex art. 67, comma 1, lett. b), mediante cessione a titolo oneroso di immobili, è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Nella specie, si è ritenuto che l'accollo dei mutui da parte della società cessionaria degli immobili costituisse corrispettivo della cessione, in quanto il corrispettivo ricavato dal conferente va calcolato considerando anche le quote residue dei mutui trasferite a carico della società. Pertanto, il compenso di cui all'art. 68 cit. ricevuto dal socio conferente comprende la liberazione dal debito, altrimenti su di lui gravante, per effetto dell'accollo.
Sulla valutazione della plusvalenza incide il prezzo dell'immobile trasferito, del quale l'accollo di mutuo fa parte. Infatti, gli oneri e le passività che si accolla il cessionario per effetto del conferimento costituiscono parte del corrispettivo, ovvero del vantaggio che il cedente trae dalla cessione aggiunta al prezzo dichiarato.
In particolare, in relazione al conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile su cui calcolare la plusvalenza tassabile non può essere depurata delle passività connesse a ipoteche che, pur se gravanti sull'immobile conferito nella società, sono state accese dai conferenti per ottenere un loro personale finanziamento, in epoca anteriore al conferimento dell'immobile in società.
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