Una società contesta la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni inerenti alla medesima violazione, dove è stata applicata la sanzione base aumentata del 300% per ogni annualità contestata, anziché procedere al cumulo giuridico delle imposte applicando un'unica sanzione cumulativa aumentata del 300%.
In tema di ICI, l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta, non solo, per il versamento dell'imposta, ma anche per l'adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione, ex art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 (Cass. Sez. 5, sent. 16 settembre 2016, n. 18230).
Da ciò deriva che non può essere sanzionato l'omesso versamento nell'ipotesi in cui è stata sanzionata l'omessa dichiarazione, in quanto la sanzione prevista per quest'ultima omissione è comprensiva dell'omesso versamento. Infatti, non essendoci stata dichiarazione, non c'è stato neanche versamento.
Deriva, inoltre, che le omesse dichiarazioni per anni successivi integrano autonome violazioni, ma essendo della medesima indole, si applica il principio di favore del cumulo giuridico e, pertanto, vanno poste in continuazione applicando la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
Nella specie è stato applicato il cumulo materiale in luogo del cumulo giuridico.
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