Il caso verte sull’attuazione del diritto del contribuente alla restituzione di importi versati, a titolo di dazi, interessi e rivalutazione monetaria, avendo la Cassazione definitivamente confermato le decisioni di merito.
Nel giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Corti tributarie (art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992), il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell'oggetto della controversia definita con il giudicato, dato che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleati e precisati gli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendone il reale significato (Sez. 5, sent. 29 luglio 2016, n. 15827). Inoltre, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo, in quanto tale giudizio ha connotati diversi dall'esecuzione forzata disciplinata dal c.p.c., perché il suo scopo non è ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, ma rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (Sez. 5, ord. 20 giugno 2019, n. 16569).
In tema di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle Commissioni tributarie, passate in giudicato, la decisione del giudice tributario il quale, nel silenzio serbato dai giudici sulla domanda di pagamento degli interessi formulata dal contribuente, consideri il ricorso accolto nel suo complesso, compresa la richiesta di pagamento degli interessi, avuto riguardo alla natura meramente accessoria di tale obbligazione e alla compatibilità di tale interpretazione del giudicato sia con il dispositivo che con la sua motivazione, costituisce una corretta applicazione del principio derivante dall’art. 70, comma 7, del D.Lgs. n. 546/1992, e secondo cui la Commissione, investita della domanda per l'adozione dei provvedimenti necessari all'ottemperanza, deve attenersi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza, tenuto conto della relativa motivazione, e senza modificarne il contenuto (Sez. 5, sent. 22 febbraio 2005, n. 3555).
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