Uno studio associato deduce che i compensi per attività di amministratore e/o liquidatore e/o sindaco di società e/o revisore di enti svolta dai propri professionisti derivano dal lavoro personale degli associati, che non si avvalgono della struttura dello studio, ma operano in autonomia quali organi della società terza.
L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'IRAP, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività (Cass., Sez. Un., sent. 14 aprile 2016, n. 7371; Cass. ord. 19 maggio 2017, n. 12763; Cass. ord. 26 novembre 2019, n. 30873; Cass. sent. 7 febbraio 2019, n. 3622).
Tale principio è da applicare anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per il contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto non l'insussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell'attività, ma l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa (Cass. ord. 26 settembre 2016, n. 18920; Cass. n. 30873 del 2019 cit.). Pertanto, legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. n. 30873 del 2019 cit.; Cass., sez. 5, 27 gennaio 2014, n. 1575).
L'eventuale esclusione da IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata solo alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. Va, cioè, provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito (Cass. 31 ottobre 2018, n. 27843).
Peraltro, non può riconoscersi autorità di cosa giudicata a decisioni emesse tra le stesse parti, ma riferite ad anni d'imposta diversi, potendo la parte avere fornito nell’altro giudizio la prova dell’insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività, non fornita, invece, nel successivo giudizio.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati