Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 ottobre 2023, n. 673

di Fabio Pace | 20 Ottobre 2023
Rassegna di giurisprudenza 20 ottobre 2023, n. 673

Uno studio associato deduce che i compensi per attività di amministratore e/o liquidatore e/o sindaco di società e/o revisore di enti svolta dai propri professionisti derivano dal lavoro personale degli associati, che non si avvalgono della struttura dello studio, ma operano in autonomia quali organi della società terza.
L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'IRAP, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività (Cass., Sez. Un., sent. 14 aprile 2016, n. 7371; Cass. ord. 19 maggio 2017, n. 12763; Cass. ord. 26 novembre 2019, n. 30873; Cass. sent. 7 febbraio 2019, n. 3622).
Tale principio è da applicare anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per il contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto non l'insussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell'attività, ma l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa (Cass. ord. 26 settembre 2016, n. 18920; Cass. n. 30873 del 2019 cit.). Pertanto, legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. n. 30873 del 2019 cit.; Cass., sez. 5, 27 gennaio 2014, n. 1575).
L'eventuale esclusione da IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata solo alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. Va, cioè, provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito (Cass. 31 ottobre 2018, n. 27843).
Peraltro, non può riconoscersi autorità di cosa giudicata a decisioni emesse tra le stesse parti, ma riferite ad anni d'imposta diversi, potendo la parte avere fornito nell’altro giudizio la prova dell’insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività, non fornita, invece, nel successivo giudizio.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lo studio associato è soggetto all'IRAP a meno che dimostri che il reddito deriva solo dal lavoro personale degli associati. La stessa regola si applica alle associazioni professionali e agli studi associati.