Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 ottobre 2023, n. 673

di Fabio Pace | 20 Ottobre 2023
Rassegna di giurisprudenza 20 ottobre 2023, n. 673

Un contribuente contesta l’applicazione a spese di sponsorizzazione dei principi di inerenza e congruità, ritenendo la loro deducibilità condizionata solo all’erogazione alle associazioni sportive delle somme per promuovere i prodotti commercializzati e allo svolgimento di attività a tale fine dai beneficiari.
Le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti dell’art. 108 del TUIR, se il contribuente non prova che all'attività sponsorizzata è riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale (Cass., sez. 6-5, 5 marzo 2012, n. 3433; Cass., sez. 5, 27 maggio 2015, n. 10914; Cass., sez. 5, 23 marzo 2016, n. 5720). Pertanto, in assenza di nesso tra l'attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le relative spese devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previsti dall'art. 108 del TUIR e dalle disposizioni secondarie attuative (Cass., sez. 5, 23 marzo 2016, n. 5720).
Un’eccezione è prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. dove, a fronte delle erogazioni dello sponsor, lo sponsee si impegna a una serie di attività promozionali suscettibili di valutazione economica.
Le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite quantitativo di spesa, la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass., sez. 6-5, 7 giugno 2017, n. 14232), senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori (Cass., sez. 6-5, 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass., sez. 6-5, 30 maggio 2018, n. 13508; Cass., sez. 6-5, 26 settembre 2018, n. 22855; Sez. 6-5, 6 maggio 2020, n. 8540).
Si tratta di una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche, dove risultino soddisfatti i requisiti indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass., sez. 6-5, 6 maggio 2019, n. 11797; Cass., sez. 6-5, 15 gennaio 2020, n. 8540; Cass. ord. 27 luglio 2021, n. 21452; ord. 8 giugno 2022, n. 18510) e consente, quindi, di ritenere integralmente deducibili tali spese dallo sponsor.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le spese di sponsorizzazione sono deducibili come spese di rappresentanza solo se non c'è aspettativa di ritorno commerciale. Esiste una presunzione assoluta per le sponsorizzazioni a favore di imprese sportive dilettantistiche.