Per l'Ufficio, la mancata rettifica della dichiarazione non comporta decadenza dal potere di negare il rimborso.
Il credito d'imposta esposto in dichiarazione non si consolida con lo spirare del termine previsto per il controllo della stessa o qualora l'A.F. sia decaduta dal potere di accertamento e rettifica ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, atteso che detti termini di decadenza operano solo con riferimento alla pretesa erariale e non anche rispetto al potere del Fisco di contestare il credito fatto valere dal contribuente; tale principio non viola il diritto di difesa di quest'ultimo, il quale può impugnare in sede giurisdizionale il silenzio dell'A.F. che non dia seguito all'istanza di rimborso, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento del proprio credito (Cass. Sez. U. 15 marzo 2016, n. 5069; Cass., 29 luglio 2021, n. 21766; Cass. 19 ottobre 2022, n. 30804, Cass. 6 febbraio 2019, n. 3404, Cass. 31 gennaio 2018, n. 2392).
In sostanza, il fatto che l'Ufficio non asserisca e non dimostri di avere rettificato la dichiarazione non comporta che gli importi esposti in dichiarazione debbano ritenersi incontestati.
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