L’Agenzia denuncia che gravava sulla società l'onere di provare la necessità dei finanziamenti soci e la loro effettiva provenienza dai medesimi.
La legittimità di un finanziamento soci opponibile all'A.F. richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario di periodo o l'erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti (Cass. 17 giugno 2021, n. 17322).
Nella specie, rispetto alla prospettazione dell'Ufficio, basata sulla circostanza che i soci non avevano la capacità finanziaria di provvedere agli ingenti versamenti a titolo di finanziamento, oltre che sul fatto che i versamenti erano stati eseguiti in contanti, il giudice avrebbe dovuto valutare tali elementi indiziari singolarmente e nella loro valenza probatoria complessiva, procedendo dai suddetti fatti noti al ragionamento logico inferenziale di accertamento del fatto non noto (esistenza di ricavi non dichiarati). Inoltre, rispetto agli elementi presuntivi offerti dall'A.F., basati su circostanze fattuali certe, era onere della società provare la provenienza del denaro oggetto dei finanziamenti dei soci e che gli stessi avessero la disponibilità finanziaria sufficiente per eseguire i finanziamenti, producendo idonea documentazione, a contrasto della valenza presuntiva degli elementi indiziari contrari offerti dall'A.F. (Cass. ord. 17 gennaio 2022, n. 1151).
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