Una società eccepisce l’eccessiva sproporzione della sanzione rispetto all'infrazione rilevata, con violazione dei principi di eguaglianza, difesa e proporzionalità: la riduzione della sanzione è comunque sproporzionata rispetto al disvalore della condotta, in rapporto alla norma e alla valutazione delle circostanze eccezionali.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997, nella versione anteriore alla novella apportata dall’art. 16 del D.Lgs. n. 158/2015, ai fini della riduzione della sanzione fino alla metà del minimo, postula che il giudice non si limiti a constatare e affermare la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima, ma dia esplicitamente conto delle eccezionali circostanze che rendono manifesta tale sproporzione.
L’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997 - che consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa - si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, a ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tale caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale (Cass. ord. 13 dicembre 2017, n. 29998; Cass. sent. 4 marzo 2011, n. 5209). La norma è, quindi, applicabile, in linea di principio, anche all'apparato sanzionatorio contemplato dall'art. 303 del D.P.R. n. 43/1973 (TULD).
La norma prevede la possibilità di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, solo in caso di eccezionali circostanze, tali da rendere manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo e la sanzione. L'impiego del meccanismo perequativo idoneo a consentire all'Ufficio - ma anche al giudice - di adeguare le sanzioni, se quelle irrogate si palesino manifestamente sproporzionate rispetto all'entità del tributo evaso, postula che tale adeguamento avvenga solo sulla scorta di eccezionali circostanze, doverosamente identificate. Le circostanze contrassegnate da eccezionalità vanno enucleate e descritte dal giudice in funzione di una quantificazione delle sanzioni intellegibile, rispettosa delle regole e dei criteri vigenti, allineata ai principi di effettività.
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