Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 8 settembre 2023, n. 667

di Fabio Pace | 8 Settembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 8 settembre 2023, n. 667

Data la mancata risposta della società all'invito a fornire dati e notizie, l'Ufficio ritiene di avere fatto ricorso legittimamente al metodo induttivo puro con l'uso di presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza, quale lo spesometro integrato, l'estratto del quale era stato allegato all'atto d’appello.
Nella specie, stante la mancata risposta da parte della società all'invito dell'Ufficio, ex artt. 32, primo comma, n. 3), del D.P.R. n. 600/1973, e 51, secondo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, di fornire documentazione contabile utile al controllo in corso, l'Agenzia ha emesso l'avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973, recuperando maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva, sulla base dei dati desunti dalla Banca dati Clienti e Fornitori cd. spesometro integrato.
Nel regime introdotto dall’art. 7 della legge n. 212/2000, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. 25 marzo 2011, n. 6914; Cass. 25 luglio 2012, n. 13110; Cass. 15 aprile 2013, n. 9032; Cass. 11 aprile 2017, n. 9323; Cass. 11 settembre 2017, n. 21066; 20 gennaio 2020, n. 1134).
Ha errato la CTR a pretendere l'allegazione dell'intero documento richiamato nell'avviso, laddove era sufficiente la trascrizione o allegazione della parte essenziale dello stesso, senza valutare, al riguardo, anche la portata del prospetto di dettaglio delle operazioni fatturate dalla società, allegato all'atto di appello (e riprodotto dall'Ufficio, in ossequio al principio di autosufficienza, nell'apposito fascicoletto), che, ad avviso dell'Agenzia, costituiva l'estratto dello spesometro medesimo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento sulla base dei dati desunti dalla Banca dati Clienti e Fornitori, recuperando maggiori ricavi. La CTR ha errato a pretendere l'allegazione dell'intero documento richiamato nell'avviso.