Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 settembre 2023, n. 670

di Fabio Pace | 29 Settembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 29 settembre 2023, n. 670

Un contribuente assume che il valore di un terreno classificato come edificabile dallo strumento urbanistico era inferiore rispetto a quello accertato per la mancanza di strumenti attuativi e per la presenza di vincoli. Eccepisce l’apoditticità della sentenza (abbattimento del 60%), per assenza di valutazione specifica.
Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito; sicché il giudice tributario, nel rideterminare il valore di aree edificabili ai fini ICI, rispetto alla stima fattane negli atti impositivi impugnati, deve procedere a un proprio giudizio estimatorio, sulla base degli elementi provati e comunque non controversi, indicando, in base ai parametri normativi di riferimento, le effettive potenzialità edificatorie delle aree in oggetto e valutando le incidenze dei vincoli alle stesse afferenti, comportando, altrimenti, la sua decisione, un sostanziale esonero dell'A.F. dall'onere probatorio su di essa incombente. Ai fini della determinazione del valore imponibile, il giudice di merito, investito della questione, non può esimersi dal verificare che la misura del valore venale in comune commercio, attribuito a un'area fabbricabile, sia ricavata in base ai parametri vincolanti tassativamente previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, tenuto conto dell'anno di imposizione (Cass., Sez. 5, 23 dicembre 2000, n. 16171; Cass., Sez. 6-5, ord. 19 settembre 21695).
In tema di ICI, la nozione di area edificabile di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1992, non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. Tuttavia, la presenza di tali vincoli, pur non sottraendo le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, può incidere sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (Cass. 8 novembre 2017, n. 26456; Cass. 12 maggio 2017, n. 11853).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente contesta il valore di un terreno edificabile a causa dei vincoli urbanistici. Il giudice tributario deve valutare il valore basandosi su parametri specifici.