Si contesta che la deducibilità dal reddito imponibile del coniuge o ex coniuge sia limitata agli assegni periodici, con esclusione degli importi versati una tantum. L’indeducibilità in Italia dell'assegno una tantum versato al coniuge o ex coniuge residente in altro Paese UE discriminerebbe il debitore italiano.
L’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, è chiaro nel limitare la deducibilità dei soli assegni periodici corrisposti al coniuge, con esclusione di quelli una tantum. La ratio della deducibilità degli assegni periodici (di separazione o divorzili) sta nel fatto che il corrispondente importo versato all'altro coniuge o ex coniuge è soggetto a tassazione, equiparato a un reddito da lavoro dipendente, mentre gli assegni una tantum, non essendo soggetti a tassazione in capo all'accipiens, non sono deducibili dalla base imponibile del solvens.
L'ordinamento tributario italiano, per evitare una doppia imposizione economica sul piano interno, prevede, simmetricamente, la tassazione in capo al coniuge o ex coniuge accipiens, degli assegni periodici di separazione o divorzili, nonché la deducibilità del corrispondente importo dalla base imponibile del solvens. Non assoggettando a tassazione l'importo degli assegni una tantum corrisposti all'ex coniuge, non ne consente la deduzione da parte del solvens, evitando così che tale importo sfugga totalmente alla tassazione. Tale principio di simmetria non vale automaticamente anche nei rapporti tra diversi ordinamenti sovrani.
Nella specie, i soggetti risiedono in due diversi Stati e ciascuno instaura il rapporto d'imposta con uno Stato sovrano. In assenza di una specifica disposizione di un trattato internazionale tra i due Paesi o di una disposizione sovranazionale (del diritto UE), non può che applicarsi l’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, che esclude la deducibilità dell'assegno una tantum versato (sebbene in forma rateale) all'ex coniuge.
Il contribuente che non può dedurre l'assegno una tantum versato in favore del coniuge o ex coniuge residente all'estero non è discriminato rispetto a tutti i soggetti assoggettati alla potestà fiscale italiana, visto che l’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986, non consente a nessuno, fiscalmente domiciliato in Italia, di dedurre l'assegno una tantum versato al coniuge o ex coniuge; né è discriminato rispetto a un soggetto al quale, in base alla legislazione fiscale del Paese in cui è domiciliato, è consentita tale deduzione, visto che non vi è alcun obbligo per gli Stati UE, di coordinare le legislazioni fiscali per evitare le doppie imposizioni.
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