Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 22 settembre 2023, n. 669

di Fabio Pace | 22 Settembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 22 settembre 2023, n. 669

Si pone la questione dell'efficacia immediatamente esecutiva o meno delle sentenze delle Corti di giustizia tributaria nel periodo intercorrente tra la modifica della relativa norma e l'approvazione del decreto attuativo.
L’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, che ha esplicitamente previsto l'esecutività delle sentenze di condanna dell'A.F. al pagamento di somme in favore del contribuente, ha natura immediatamente precettiva, in quanto espressione di un principio generale già presente nell'ordinamento processuale tributario, sicché il contribuente, in caso di mancata spontanea esecuzione della stessa da parte dell'A.F., può richiedere l'ottemperanza della sentenza a norma dell'art. 70 del medesimo decreto, a prescindere dall'intervenuta approvazione del decreto ministeriale previsto del citato art. 69, comma 2, alla cui adozione l’art. 12 del D.Lgs. n. 156/2015 ha subordinato l'entrata in vigore della modifica apportata al detto art. 69 e, quindi, anche con riferimento alle sentenze emesse nel periodo intercorrente tra il 1° giugno 2016, di entrata in vigore del citato art. 69, e il 6 febbraio 2017, di approvazione del D.M. n. 22/2017.
Già prima delle modifiche, l'efficacia immediata delle sentenze delle Commissioni tributarie concernenti atti impositivi era riconosciuta dal sistema. Essa doveva desumersi anche in base all'art. 68 dello stesso decreto, che, al comma 2, prevede l'obbligo dell'A.F. di rimborsare entro breve termine al contribuente quanto versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso; inoltre, al comma 1, disciplina la riscossione frazionata e graduale del tributo e dei relativi interessi sempre sulla base delle statuizioni della sentenza. Tali previsioni postulano che le sentenze tributarie di merito abbiano un effetto immediato. Anche l’art. 18 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede, al comma 4, che le sentenze delle Commissioni tributarie concernenti provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie sono immediatamente esecutive (Cass. sent. 12 aprile 2022, n. 11908).
Se interviene sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l'atto impositivo, l'A.F. ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, adottando i conseguenti provvedimenti di sgravio o rimborso dell'eccedenza versata (Cass. ord. 19 aprile 2019, n. 11135).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta dell'efficacia immediata delle sentenze delle Corti di giustizia tributaria, riconosciuta anche prima delle modifiche normative.