Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 15 settembre 2023, n. 668

di Fabio Pace | 15 Settembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 15 settembre 2023, n. 668

Una società censura la sentenza in tema di principio dell'onere della prova e in materia di omessa contabilizzazione di sopravvenienze attive imponibili.
L'art. 88 del TUIR inserisce tra le sopravvenienze attive da dichiarare anche la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritti in bilancio in precedenti esercizi, evincendosi così che la sopravvenienza deve essere dichiarata (e tassata) nell'esercizio in cui si manifesta solo se la posta passiva sia stata già iscritta in precedenti bilanci e se la sua insussistenza sia sopravvenuta e non originaria, derivi cioè da eventi ulteriori che ne modifichino l'effettività, e non se venga rilevata l'originaria inesistenza solo in un momento successivo (Cass. 19 novembre 2020, n. 26316).
Non rientra tra le sopravvenienze attive l'accertamento sopravvenuto dell'insussistenza originaria di una posta passiva pure iscritta nel bilancio di un precedente esercizio (Cass. 2 agosto 2017, n. 19219), in quanto essa rileva al momento della sua eliminazione per decisione discrezionale del contribuente.
All’ambito delle sopravvenienze attive è estranea l'ipotesi di una posta passiva iscritta in un determinato bilancio, ancorché inesistente perché documentata da atti o fatture false materialmente o ideologicamente o giuridicamente non dotate dei requisiti formali per essere portate in deduzione: infatti in tale caso, la circostanza che i bilanci degli esercizi successivi siano indirettamente influenzati dalla falsità o insussistenza della perdita o passività già iscritta nulla toglie al fatto oggettivo che gli effetti tributari della passività indebitamente iscritta si siano già realizzati in relazione all'esercizio in cui la perdita è stata rilevata; né l'annotazione, negli esercizi successivi, del pagamento del debito originariamente inesistente si pone come atto volontario di eliminazione della perdita originaria, anzi confermandone l'esistenza ed essendo diretta a portare l’iscrizione a conseguenze ulteriori, realizzando un'ulteriore condotta evasiva o elusiva.
Pertanto, non è corretto ritenere legittimo il rilievo della sussistenza di una sopravvenienza attiva di costi risultanti dal bilancio per il solo fatto che la società non aveva ancora ricevuto le fatture, posto che tale considerazione tende, non correttamente, a contestare l'esistenza in sé del costo, in modo incompatibile con la corretta applicazione della previsione di cui all'art. 88, cit., dando rilievo a una circostanza, il decorrere del tempo, non idonea, di per sé, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova a carico dell'Agenzia.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La sentenza stabilisce che le sopravvenienze attive devono essere dichiarate e tassate solo se la posta passiva è stata già iscritta in precedenti bilanci.