Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 4 agosto 2023, n. 664

di Fabio Pace | 4 Agosto 2023
Rassegna di giurisprudenza 4 agosto 2023, n. 664

L’Agenzia sostiene l’inapplicabilità del ravvedimento operoso, nelle more dell'attività di controllo, in quanto, dopo la notifica dell'atto di recupero e prima di proporre ricorso, la società aveva pagato l'integrale importo della sanzione, operando una ricognizione di debito e rendendo l'atto di recupero definitivo.
Non si può attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente di essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione circa l'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. '8 febbraio 2017, n. 3347; Cass. 8 settembre 2022, n. 26515), risultando irripetibile il versamento solo in quanto spontaneamente pagato (Cass. 30 gennaio 2018, n. 2231). La legge non ammette che l'obbligazione tributaria si basi sulla volontà del contribuente, le cui manifestazioni di volontà, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, rilevano giuridicamente solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tale fine forniti o accettati. Ciò non esclude che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del Fisco, ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti per la configurazione di una rinuncia, e cioè che: una controversia tra contribuente e Fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci (Cass. 18 giugno 1975, n. 2463).
Nella specie, il pagamento integrale della sanzione irrogata era intervenuto dopo la notifica dell'atto di recupero, per potere conseguire il rimborso dell'IVA, poi riconosciuto dall'Ufficio. Il pagamento non è stato effettuato spontaneamente, ma al solo fine di evitare conseguenze pregiudizievoli o di carattere preclusivo.
Il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 è applicabile al primo versamento della sanzione, calcolata in misura ridotta, effettuato prima della notifica dell'atto di recupero, non riconoscendosi, invece, valore di rinuncia all'impugnazione di tale atto al successivo pagamento integrale della sanzione.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La società non può beneficiare del ravvedimento operoso dopo aver pagato la sanzione, ma può contestare l'an debeatur e il quantum debeatur.