Si contesta l’esclusione dell'applicabilità del cumulo giuridico alle sanzioni amministrative pecuniarie.
Premessa l'estensibilità della disciplina di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 anche alle violazioni doganali (Cass. sent. 8 marzo 2013, n. 5897: Cass. ord. 29 gennaio 2020, n. 1974), nella specie rileva il comma 2 di tale norma, che introduce in ambito tributario l'istituto della continuazione, assoggettando alla medesima sanzione prevista per le ipotesi di concorso formale e concorso materiale in violazioni formali, chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo.
Presupposto applicativo della progressione sanzionatoria è l'unicità finalistica della condotta per l'intrinseco e oggettivo legame tra le violazioni commesse, idonee, in via progressiva, continua e collegata, a incidere sulla determinazione dell'imponibile o sul tributo (Cass. ord. 4 agosto 2022, n. 24302). Non vi è, invece, progressione in caso di reiterata commissione della stessa violazione, cioè concorso materiale di violazioni.
In materia di dazi doganali, nel caso di più violazioni realizzate, ex art. 303, comma 1, del TULD, dall'operatore nella singola dichiarazione doganale o in più dichiarazioni riconducibili a una unica (dichiarazione cumulativa), si è in presenza di un concorso formale omogeneo, dal momento che ogni violazione è il risultato di un'unica condotta materiale, ossia la presentazione della dichiarazione doganale, così che, in applicazione del regime del cumulo giuridico si applica un'unica sanzione per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio; diversamente, nei casi di violazione del limite del 5% tra quanto dichiarato e quanto accertato, ex art. 303, comma 3, del TULD, si applica una sanzione in via progressiva a seconda della gravità riscontrata, dovendosi riferire tale limite alla singola dichiarazione o, nel caso di dichiarazione cumulativa per plurime partite di merci, in conformità al diritto unionale, all'insieme delle singole partite di merci contenute nell'ambito dell'unica dichiarazione, mentre, sotto il profilo sanzionatorio, si avranno tante violazioni per quante sono le partite che hanno concorso a determinare l'eccedenza così configurandosi un concorso formale omogeneo, con conseguente applicabilità del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 (Cass. sent. 12 novembre 2020, n. 25509).
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