L'Agenzia delle dogane contesta che il provvedimento sanzionatorio sia stato ritenuto emesso in violazione del principio di affidamento, applicato sul presupposto della mancata risposta nei termini alle istanze di riduzione delle accise sul gasolio per autotrazione, contestando la formazione del silenzio-accoglimento.
In tema di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione, l'avviso di pagamento è atto accertativo-impositivo del tributo, idoneo alla revoca del silenzio assenso maturato, per effetto del decorso di 60 giorni, di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 504/1995, dalla ricezione da parte dell'A.F. dell'istanza di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione presentata dal contribuente né questi può utilmente invocare un affidamento tutelabile in ragione del mero decorso del termine, in quanto esso non esaurisce né impedisce l'esercizio del potere di controllo e impositivo dell’A.F., essendo egli stesso l'autore dell'istanza e, dunque, a conoscenza dell'assenza del presupposto qualificante per fruire dell'aliquota ridotta dell'accisa, nella specie per non avere indicato il numero di targa degli automezzi riforniti.
Nelle agevolazioni sul consumo di gasolio, a fronte della presentazione di una dichiarazione documentata contenente l'opzione per la compensazione in luogo del rimborso del credito d'imposta, la mancata comunicazione, nel termine di 60 giorni, del provvedimento di diniego determina l'implicito accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 277/2000, sicché, il contribuente può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione, fermo restando il potere impositivo e di controllo dell'A.F., che può annullare il silenzio-assenso illegittimamente formatosi con provvedimento motivato, coincidente con lo stesso avviso di accertamento con cui procede al recupero del credito d'imposta indebitamente compensato o rimborsato (Cass. Sez. 5, ord. 8 ottobre 2019, n. 25095; Cass., Sez. 5, sent, 19 aprile 2013, n. 9562; Cass. 22 novembre 2018, n. 30220; Cass. Sez. 6-5, ord. 10 settembre 2020, n. 18712).
Se il contribuente ha compensato il credito d’imposta in costanza di silenzio-assenso dell'A.F., poi annullato perché formatosi in difetto dei requisiti di legge, è legittima l'applicazione della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, perché l'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste (ord. n. 30220 del 2018cit.).
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