Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 4 agosto 2023, n. 664

di Fabio Pace | 4 Agosto 2023
Rassegna di giurisprudenza 4 agosto 2023, n. 664

Si lamenta carenza di motivazione dell'avviso di rettifica dell'accertamento e dei prodromici verbali di constatazione, su cui quello si fondava e ai quale rinviava.
L'obbligo motivazionale dell'accertamento è adempiuto quando siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa (Cass. ord. 7 novembre 2018, n. 28375; Cass. sent. 12 aprile 2017, n. 9499) e, quindi, il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestare efficacemente l'"an" e il "quantum" dell'imposta. Il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, solo l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni circa l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. ord. 3 giugno 2021, n. 15309).
Nella specie, l'avviso di rettifica dell'accertamento è stato emesso in base al rilievo che dai contratti di licenza emergesse un controllo diretto e/o indiretto sul venditore/produttore da parte del licenziante, sufficiente per ritenere che il pagamento dei diritti di licenza costituisse una condizione di vendita all'esportazione. Quindi, la motivazione dell'atto impositivo è idonea a porre i contribuenti nella condizione di avere conoscenza della pretesa tributaria, a nulla rilevando le carenze dedotte, ovvero la mancata specificazione nell’avviso, così come pure nei richiamati verbali di constatazione, dei contratti di licenza esaminati dall'A.F., che altri non potevano essere se non quelli riferibili alle operazioni di importazione rettificate; o la mancata indicazione delle specifiche clausole contrattuali dai quali emergesse l'esistenza di quella condizione, posto che la sussistenza di quelle clausole nei contratti che la stessa società aveva stipulato, riguardando gli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria piuttosto che il contenuto motivazionale dell'atto impositivo, rileva sul diverso piano delle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto quella pretesa (Cass. ord. 21 febbraio 2020, n. 4639).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il requisito motivazionale dell'accertamento richiede l'indicazione dei fatti e delle ragioni di diritto per consentire al contribuente di difendersi efficacemente.