Una società sostiene l’ammissibilità del proprio appello incidentale, trattandosi di appello incidentale tardivo, in quanto era stata rimessa in termini con la presentazione dell'appello principale dell'Agenzia.
Nel processo tributario, l'appello incidentale può essere proposto, dopo il deposito dell'atto di controdeduzioni, con atto autonomo, ed è ammissibile, purché sia proposto nel rispetto dei termini derivanti dal combinato disposto degli artt. 54 e 23 del D.Lgs. n. 546/1992, vale a dire con la proposizione del gravame incidentale nei 60 giorni dalla notifica del ricorso dell'appello principale.
Nell'ordinamento processuale tributario, esiste un principio di tendenziale limitazione delle ipotesi di inammissibilità e, pur dovendo il ricorso o l'appello incidentali essere proposti con l'atto contenente il controricorso, la comparsa di risposta o le controdeduzioni, tali modalità non sono essenziali, onde le impugnazioni incidentali sono validamente proposte anche con atto a sé stante (Cass. 5 dicembre 2005, n. 26391; Cass. 24 gennaio 2007, n. 1545; Cass. 16 luglio 2009, n. 16577; Corte cost. sent. 13 giugno 2000, n. 189; Cass., SS.UU., sent. 2 dicembre 2004, n. 22601).
Nel processo tributario, la regola, posta dall’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui l'appello incidentale può essere proposto, a pena di inammissibilità, nell'atto di controdeduzioni, da depositare entro 60 giorni dalla notifica dell'impugnazione principale, ha efficacia endoprocessuale, nel senso che, dopo il deposito dell'atto di controdeduzioni, non è più ammissibile la proposizione dell'impugnazione incidentale non comporta, purché sia rispettato il termine prescritto per l'impugnazione incidentale, l'inammissibilità dell'appello erroneamente proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporlo solo incidentalmente (Cass., 19 maggio 2006, n. 11809).
L’art. 54 cit. non prevede alcun obbligo di notifica del ricorso incidentale presentato con il deposito dell'atto: l'appello incidentale, vale a dire l'impugnazione proposta successivamente, va solo depositato insieme alle controdeduzioni (Cass., 18 aprile 2017, n. 9757; Cass., 13 ottobre 2006, n. 22023).
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