Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 28 luglio 2023, n. 663

di Fabio Pace | 28 Luglio 2023
Rassegna di giurisprudenza 28 luglio 2023, n. 663

L’Agenzia evidenzia che, ai fini del rimborso, è insufficiente l'esposizione del credito IVA in dichiarazione; stante l'estinzione della società, la richiesta di rimborso poteva ritenersi formulata solo con la successiva istanza dei soci quali successori, presentata, però, oltre il termine di due anni dall'estinzione.
Nella fase della liquidazione, che non interrompe il periodo d'imposta ai fini IVA e non determina la necessità di presentare un'autonoma dichiarazione, la società seguita a essere un soggetto IVA distinto dai soci, sicché tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione è il liquidatore, che assume la rappresentanza ex art. 2487, primo comma , lett. c), c.c., così che la dichiarazione del liquidatore che espone nei termini un credito è idonea a manifestare la volontà della compagine rappresentata a pretendere la soddisfazione dello stesso.
L'esposizione di un credito IVA in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, per ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'A.F. eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte o, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza ex art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito (Cass. ord. 17 ottobre 2019, n. 26371).
Ex art. 35, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, restano ferme le disposizioni relative a versamenti, fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione, con solo la duplice particolarità che, nell'ultima dichiarazione, deve tenersi conto anche dell'IVA dovuta per assegnazione all'imprenditore o ai soci e che, entro 30 giorni dall'ultimazione delle operazioni di liquidazione, va comunicata la cessazione dell'attività.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La dichiarazione del liquidatore esprime la volontà della società di ottenere il rimborso del credito IVA, senza ulteriori adempimenti da parte del contribuente.