Un proprietario di immobile in comunione “pro indiviso” ritiene ammortizzabile il bene, con conseguente diritto al rimborso dell’IVA relativa alle spese di ristrutturazione e di realizzazione di impianto fotovoltaico.
L'esecuzione, da parte del titolare del diritto di proprietà “pro indiviso”, di opere di ristrutturazione e manutenzione su beni destinati all'esercizio dell'attività d’impresa a lui riferibile dà diritto al rimborso per intero (a prescindere dall'entità della quota) dell'eccedenza detraibile di IVA di cui all’art. 30, terzo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, a condizione che vi sia nesso di strumentalità del bene con l'attività d’impresa.
Il rimborso dell'eccedenza detraibile di IVA che l’art. 30, terzo comma, alinea e, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, consente al soggetto passivo di chiedere all'atto della dichiarazione, se superiore a euro 2.582,20, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, deve avere a oggetto beni che, oltre a essere strumentali, in quanto destinati a essere utilizzati nell'attività dell'impresa e perciò inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, devono rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali, da identificarsi con quelli di uso durevole, la cui vita non si esaurisca nell'arco di un esercizio contabile e dei quali l'imprenditore possa disporre in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (Cass., Sez. 5, 4 dicembre 2015, n. 24779).
Presupposto per il rimborso è la proprietà esclusiva, "rectius" la titolarità esclusiva del diritto di proprietà, come posizione soggettiva di godimento per la quale l'imprenditore abbia pieno potere di disposizione, potere vieppiù di gestione e governo, così da assicurare la fruibilità della "res" in funzione dell'attività esercitata.
La particolarità del caso di specie consiste in ciò che si verte di comunione "pro indiviso". Il comunista ha, in quanto (con)titolare del diritto dominicale, il pieno godimento dell'intera "res", di cui può anche integralmente servirsi (artt. 1101 e 1102 c.c.).
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