Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 28 luglio 2023, n. 663

di Fabio Pace | 28 Luglio 2023
Rassegna di giurisprudenza 28 luglio 2023, n. 663

L'Agenzia ritiene dovuta l’imposta in Italia sui dividendi percepiti in qualità di socio di una società spagnola, pur essendo stata applicata la ritenuta del 15% in Spagna; tali dividendi sono comunque assoggettabili a imposizione in Italia, sia pure detraendo la percentuale di imposte applicata in Spagna.
In caso di redditi provenienti da dividendi percepiti da società di diritto spagnolo, le imposte sui dividendi si pagano presso lo Stato di residenza del beneficiario, ma esse possono anche essere pagate presso lo Stato dove si trova la società che produce i dividendi, con il solo limite che, in tale caso, l'imposta non può eccedere il 15% e va poi detratta dall'eventuale maggiore imposta da pagarsi in Italia.
Il limite del 15% riguarda solo l'imposizione nello Stato dove nasce il dividendo, e non è assoluto, in quanto resta il potere impositivo generale e prevalente dello Stato dove risiede il beneficiario dei dividendi: la tassazione in tale Stato deve tenere conto dell’imposizione sui dividendi già applicata, nella misura massima del 15%, nello Stato dove si trova la società produttrice dei dividendi. Così si evita la doppia imposizione.
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito imponibili in Spagna, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, può includere nella base imponibile detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della Convenzione non stabiliscano diversamente. In tale caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Spagna, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, gli elementi di reddito imponibili in Spagna possono essere considerati anche in Italia, con l'accorgimento però che l'imposta pagata in Spagna va dedotta da quelle da pagare in Italia. In quest'ultima ipotesi, la deduzione non può tuttavia neutralizzare l'imposta dovuta in Italia in rapporto al reddito complessivo conseguito in Italia.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Dividendi spagnoli sono tassati in Italia, con deduzione dell'imposta pagata in Spagna. L'Italia può includere redditi imponibili in Spagna nella base imponibile, con deduzione limitata.