Un Comune contesta l’applicazione della riduzione ICI anche agli anni successivi alla richiesta (non rinnovata anno per anno), in quanto il contribuente aveva ottenuto il rilascio di concessione edilizia per la ristrutturazione dell'immobile e di certificazione di agibilità dello stesso.
Nel caso in cui il contribuente abbia richiesto - con la rituale allegazione di perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - la riduzione ICI prevista dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, in relazione a un determinato anno d'imposta, la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile non necessita della reiterazione di una specifica richiesta per usufruire della riduzione nella misura del 50% per gli anni successivi, sempre che il contribuente provi che l'ente impositore abbia avuto conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della protratta inutilizzabilità dell'immobile; in ogni caso, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma 4, e 10, comma 1, della legge n. 212/2000, ove risulti che l'ente impositore sia venuto a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell'immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna a essere obbligato al versamento dell'ICI in misura integrale per gli anni successivi.
Nell'ipotesi di immobile inagibile, l'IMU va ridotta, ex art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. n. 201/2011 (l’ICI ex art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992), nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente, quando lo stato di inagibilità è noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass., Sez. 5, 10 giugno 2015, n. 12015; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2016, n. 18453; Cass., Sez. 6-5, 29 maggio 2020, n. 10314; Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2020, n. 28251; Cass., Sez. 6-5, 22 aprile 2021, n. 10724; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., Sez. 6-5, 22 aprile 2021, n. 10724; Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35474; Cass., Sez. 6-5, 16 gennaio 2023, n. 1016; Cass., Sez. 5, 2 marzo 2023, n. 6270; Cass., Sez. 5, 8 maggio 2023, n. 12226).
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati