La questione vagliata dalle Sezioni Unite riguarda la sussistenza del presupposto dell’obbligo di versamento del doppio contributo unificato nel caso in cui la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, notificato, ma non depositato, consegua all’iscrizione a ruolo del processo di cassazione operata dal controricorrente.
La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito dell’iscrizione a ruolo a tale fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.
L’art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 individua la parte che per prima si costituisce in giudizio come tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato, senza che possa distinguersi, nel giudizio di cassazione, tra le posizioni del ricorrente o del controricorrente. L’importo versato a titolo di contributo unificato dal controricorrente, che abbia richiesto l'iscrizione a ruolo del processo, al fine di fare dichiarare l'improcedibilità del ricorso non depositato, può essere recuperato in sede di regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza.
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, che sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, grava sulla parte soccombente, anche quando questa non si sia costituita, oppure quando sia disposta dal giudice la compensazione delle spese processuali.
Ricorre anche in ipotesi di dichiarazione di improcedibilità del ricorso notificato e non depositato la funzione, propria dell’obbligo tributario del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di ristorare l'amministrazione della giustizia dall'avere dovuto impegnare le limitate risorse dell'apparato giudiziario nella decisione di un’impugnazione non meritevole di accoglimento. L’improcedibilità del ricorso per cassazione notificato e non depositato postula comunque lo svolgimento di un grado del giudizio rivelatosi superfluo e giustifica il maggior costo fiscale del servizio.
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