Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 luglio 2023, n. 662

di Fabio Pace | 21 Luglio 2023
Rassegna di giurisprudenza 21 luglio 2023, n. 662

L’Agenzia sostiene che, per la richiesta di rimborso infrannuale, non vada considerata una fattura che, invece di concorrere alla formazione del credito oggetto di rimborso nel corso del periodo d'imposta, andava computata alla richiesta di rimborso annuale in dichiarazione annuale IVA, al termine del periodo d’imposta.
Ai fini del rimborso infrannuale IVA di cui all’art. 38-bis, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, a favore del cessionario, per determinare gli importi dell'IVA per acquisti o importazioni di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre, rileva, ai fini dell'imputazione nel periodo rilevante per la richiesta di rimborso, la sola data in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura e ha provveduto alle registrazioni contabili.
Ex art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, i rimborsi dell'eccedenza IVA sono eseguiti, su richiesta, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; da tale ulteriore scadenza decorre la prescrizione decennale del diritto al rimborso (Cass. Sez. 5 sent. 17 dicembre 2014, n. 26513).
Laddove il cedente provveda alla regolarizzazione in un momento successivo rispetto alla cessione dei beni, emettendo fattura e versando all'Erario l'importo dovuto, in difetto del rischio di evasione fiscale il correlato termine di decadenza per rimborso decorre solo a partire dal momento in cui il cessionario è venuto in possesso delle fatture, essendo stato, in precedenza, oggettivamente impossibilitato ad esercitare il diritto alla detrazione proprio in ragione dell'indisponibilità materiale dei documenti e dell'ignoranza in ordine alla debenza dell'IVA (Cass. Sez. 5, sent. n. 10103 del 28 maggio 2020).
La questione in esame è superata dall'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica generalizzato, che annulla in sostanza, salvo intervalli di tempo irrilevanti, lo iato temporale tra l'emissione e la ricezione del documento, ponendo il ricevente nella condizione di perfezionare quasi immediatamente rispetto all'emissione la prescritta registrazione della fattura emessa pochi secondi prima.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia precisa che per il rimborso infrannuale IVA, l'importo dell'IVA per gli acquisti rileva dalla data di ricezione e registrazione della fattura. La fattura elettronica riduce il ritardo nella registrazione.