Un Comune sostiene che, al momento della notifica degli avvisi di pagamento COSAP, non era intervenuta prescrizione, rilevando l'inapplicabilità della prescrizione quinquennale, in quanto si tratta di concessione rilasciata anno per anno con versamento di una somma unitaria e assoggettamento alla prescrizione ordinaria.
Il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 (COSAP) rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (in caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, trovando titolo in vari e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c. (Cass. ord. 8 febbraio 2019, n. 3710).
Il pagamento in esame non è assimilabile né al canone previsto in caso di locazione né alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948, n. 1), n. 1-bis) e n. 2), c.c., in quanto assolve alla funzione di compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato a un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione e che, perciò, decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno (Cass. sent. 13 agosto 2019, n. 21353). Non rileva neanche l'art. 2948, n. 4), c.c., perché tale norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica e non attiene al caso in cui, come appunto è per il COSAP, si configurino tanti rapporti autonomi di uso del suolo pubblico, di durata annuale o inferiore, cui corrisponde il pagamento dell'apposito indennizzo.
Nella specie, occorre tenere conto del fatto che la società si era avvalsa della facoltà di pagare ratealmente la COSAP e, per effetto di tale scelta, dalla data dell'ultima rata relativa all'annualità decorrevano i termini di prescrizione del diritto di credito del Comune - essendo inconferente la Delibera avente a oggetto la proroga del solo pagamento in unica soluzione - e, dunque, la notifica degli avvisi è da considerarsi tempestiva.
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