Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 14 luglio 2023, n. 661

di Fabio Pace | 14 Luglio 2023
Rassegna di giurisprudenza 14 luglio 2023, n. 661

Si contesta la validità della notifica di cartella esattoriale, perché la notifica ex art. 140 c.p.c. poteva essere effettuata solo in caso di notifica infruttuosa al legale rappresentante e non alla società presso la sua sede.
A norma dell'art. 138, secondo comma, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie solo ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto (Cass. 19 aprile 2018, n. 9779, Cass. 3 novembre 2014, n. 23388). Non è consentita un'analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto estraneo od ove l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa e, a maggior ragione, un vicino o il portiere (Cass. 22 maggio 2013, n. 12545). Inoltre, se la notifica della cartella di pagamento avviene presso la sede legale della società, e non nel luogo di residenza del legale rappresentante della stessa, l'atto deve essere consegnato solo ai soggetti indicati dall'art. 145, primo comma, c.p.c.c.p.c., ossia al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa (Cass. 6 aprile 2018, n. 8472).
La mancata identificazione del rappresentante legale della società e di tutti soggetti presenti nella sede di questa che hanno rifiutato l'atto impedisce di equiparare il rifiuto all'avvenuta notifica ex art. 138, secondo comma, c.p.c. Non essendo possibile procedere ex art. 145, primo comma, prima parte, c.p.c., la notifica deve seguire le modalità dell'art. 145, ultimo comma, c.p.c., cioè solo nei confronti del rappresentante legale.
La norma prevede espressamente, con riguardo alla persona giuridica e all'ente non personificato, la notificazione ex art. 140 c.p.c., ma tale forma - operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. - non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale. Il vano esperimento delle modalità previste dall'art. 145, primo comma, c.p.c., per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non all'ente in forma impersonale (Cass. 30 gennaio 2017, n. 2232, Cass. 7 giugno 2012, n. 9237; Cass. 13 settembre 2011, n. 18762).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo contesta la validità della notifica di cartella esattoriale, evidenziando le modalità corrette per effettuare la notifica in base all'art. 138 e 145 c.p.c.